Decadono le agevolazioni prima casa per gli acquirenti che prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto vendono l’immobile a causa di difficoltà economiche che impediscono di pagare le rate del mutuo.
Secondo la sentenza di Cassazione 678 del 12 gennaio 2017 la cassa integrazione non rientra tra le cause di forza maggiore che legittimano la vendita salvando il bonus prima casa.
Agevolazioni prima casa 2017: una sentenza esclude la Cassa Integrazione come “causa di forza maggiore”
L’acquirente quindi decade dalle agevolazioni fiscali prima casa, nel caso in cui dovrebbe vendere l’immobile prima dei cinque anni, il decreto quindi ha stabilito che non saranno salvati i bonus fiscali per acquisto prima casa in tali circostanze.
È stata la Corte di Cassazione ha respingere il ricorso di un contribuente, avverso alla comunicazione del Ctr che aveva confermato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle agevolazioni fiscali previste per acquisto prima casa.
Secondo la Commissione regionale non esisterebbe un caso di forza maggiore per il mancato versamento relativo alle quote per il mutuo immobiliare. Secondo la Cassazione non esisterebbero i presupposti in quanto la Cassa Integrazione era solo temporanea, e non era stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo.
Agevolazioni prima casa cambio residenza e vendita di immobile
Un caso analogo era accaduto nel 2009 quando un militare, dopo l’acquisto della prima casa , aveva venduto lo stesso immobile prima dei cinque anni dopo essersi trasferito a causa di esigenze lavorative. In questa circostanza i giudici avevano considerato come una reale causa il trasferimento di servizio del militare, salvaguardando le agevolazioni prima casa.
I giudici avevano ritenuto il trasferimento di servizio come un “ impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato caratterizzato altresì dalla non imputabilità alla parte obbligata che non ha potuto sottrarsi al trasferimento disposto d’ufficio”.
Un tema particolarmente delicato è anche il mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi così come richiesto dalla stessa normativa che consente di usufruire delle agevolazioni prima casa. Troppo spesso però le sentenze si sono contraddette tra loro, ecco perché è realmente difficile trovare una soluzione coerente nel tempo.
Da una sentenza del Ctr Lombardia 2220/13/2016 è stato affermato che non decade dall’agevolazione prima casa chi compra un’abitazione e la ritrova occupata abusivamente, in quanto sarebbe un caso di forza a impedirne il trasferimento.
Analizzando ogni singolo cliente diverse possono essere le ipotesi che impedirebbero il trasferimento di residenza o la possibile vendita della prima casa prima dei cinque anni. L’ultima sentenza però non ha individuato la Cassa integrazione come possibile causa di forza maggiore utile a salvare le agevolazioni prima casa del proprietario, ecco perché molte delle sentenze risultano parecchio contraddittorie tra loro.